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LEGGE 31 luglio 1954, n. 609

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.