stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1954, n. 561

Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto.

nascondi
Testo in vigore dal:  9-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché prodotti ad azione antibiotica.