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LEGGE 30 giugno 1954, n. 493

Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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Testo in vigore dal:  8-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonché per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;
b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonché per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;
c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;
d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.