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LEGGE 22 giugno 1954, n. 395

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.).

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Testo in vigore dal:  10-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.), in liquidazione, è autorizzato a procedere alla liquidazione ed al pagamento dei seguenti oneri determinati dalle contingenze del periodo bellico:
maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45, in raffronto alle tariffe nazionali, per i trasporti dei cereali e derivati eseguiti nell'ambito della disciplina di approvvigionamento cui era preposto il predetto Ufficio;
differenze di prezzo sui quantitativi di grano tenero, cereali minori e farine giacenti presso molini e pastifici alla mezzanotte del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1 aprile 1944 per la farina per panificazione;
differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati impiegati nella campagna 1944-45 per la panificazione ed esitati ai minori prezzi della farina per panificazione.