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LEGGE 11 giugno 1954, n. 355

Contributo per il completamento del Tempio di Cargnacco, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti.

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Testo in vigore dal:  17-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere la somma di lire 30 milioni al Comitato esecutivo nazionale per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, da erigersi a Cargnacco del Friuli.