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LEGGE 11 giugno 1954, n. 354

Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria.

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Testo in vigore dal:  17-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria è concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.
Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministro per le finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla, popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.