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LEGGE 29 maggio 1954, n. 331

Modificazioni all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  11-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1953, è esteso ai verificatori, nonché agli operai e manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione, l'aumento del 40 per cento del premio di rendimento e di interessamento al servizio previsto dalla lettera d), di cui alla tabella annessa all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.