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LEGGE 25 maggio 1954, n. 330

Norme integrative relative al collocamento a riposo del generale d'armata aerea Giuseppe Valle.

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Testo in vigore dal:  11-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


in deroga all'articolo unico, primo comma, del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 225, al generale d'armata aerea Giuseppe Valle, collocato a riposo in base al citato articolo unico, è ripristinato, con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.