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LEGGE 19 maggio 1954, n. 268

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico.

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Testo in vigore dal:  27-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1953.