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LEGGE 15 maggio 1954, n. 267

Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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