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LEGGE 15 maggio 1954, n. 233

Modificazioni all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 242 del relativo regolamento di esecuzione. (Età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo).

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Testo in vigore dal:  16-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono modificati come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i trentacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".