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LEGGE 16 aprile 1954, n. 147

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'art. 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.

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Testo in vigore dal:  21-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.