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LEGGE 16 aprile 1954, n. 137

Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca.

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Testo in vigore dal:  20-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La tabella n. 1 allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato va modificata, per quanto riguarda la Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai permanenti, come appresso:
Capi operai . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 5
1ª categoria specializzati. . . . . . . . . . . " 60
2ª " qualificati. . . . . . . . . . . . " 15
3ª " comuni . . . . . . . . . . . . . . " 6
4ª " manovali . . . . . . . . . . . . . " 3
6ª " specializzate. . . . . . . . . . . " 1
--
Totale . . . N. 90
--

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO