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LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1224

Provvidenze per la pesca nelle acque interne.

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Testo in vigore dal:  26-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:
a) l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi;
b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
c) la costruzione e la sistemazione di impianti di pescicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;
d) la propaganda per l'incremento della pesca e della pescicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;
e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;
f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.
L'ammontare del contributo di cui alle lettere a), b) e c), non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.
La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione delle organizzazioni nazionali di cooperative.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.