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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1131

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

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Testo in vigore dal:  26-12-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.