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LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Fondo nazionale per il soccorso invernale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1960)
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Testo in vigore dal:  28-11-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.
La gestione del Fondo suddetto è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.