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LEGGE 31 dicembre 1954, n. 1215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

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Testo in vigore dal:  9-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:

All'art. 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "È inoltre in facoltà del giudice competente di concedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge generali, più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata, e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorità comunale in altri alloggi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO