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LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1955

Art. 10


Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.