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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1225

Modificazioni all'art. 5 della legge 1 luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali.

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Testo in vigore dal:  26-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nelle scuole medie statali è consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 1 luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti-numerici; per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e successive modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti dall'art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 899, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.
Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1 ottobre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO