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LEGGE 15 dicembre 1954, n. 1322

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

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Testo in vigore dal:  5-2-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;
b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei inarchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.