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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1168

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  5-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
Qualita delle merci Scopo per il quale e concessa l'importazione temporanea Quantita minima ammessa alla import. temp. Termine massimo per la riespor- tazione