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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
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Testo in vigore dal:  15-2-1963
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Art. 24


Il contributo, di cui alla lettera b) del precedente art. 22, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'art. 5.
Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
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Il contributo, di cui alla lettera c) dell'art. 22, è fissato per il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 pro capite.
Le misure dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 22 possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.
Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 22 è fissato, accertato e riscosso con la procedura previste per il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso ed è versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.
Il contributo di cui alla lettera d) dell'art. 22, determinato dalle Casse mutue comunali, è accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente.
I contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 22 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura.
È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.