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LEGGE 9 agosto 1954, n. 654

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

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Testo in vigore dal:  2-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.