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LEGGE 9 agosto 1954, n. 651

Classifica e trasformazione delle Scuole d'arte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-9-1954

Art. 4


I posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche che non siano conferiti a personale di ruolo e che non siano occupati da personale di ruoli speciali transitori, e che non possano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi del precedente art. 3, possono essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che, alla data del 30 settembre 1952, prestino, nello stesso Istituto, lodevolmente servizio da almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei posti previsti nelle rispettive piante organiche di cui all'art. 6. Per quanto riguarda il Museo artistico industriale di Roma, da trasformare in Istituto d'arte, il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati è stabilito in anni sei.
Ai suddetti concorsi possono, altresì, partecipare, ai fini della sede, coloro che sono stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma dei precedente art. 3, nonché il personale che, alla data del 30 settembre 1952, prestava servizio, quale incaricato, nelle rispettive Scuole d'arte, ed abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.
L'ammissione ai relativi concorsi è subordinata al possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.