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LEGGE 9 agosto 1954, n. 650

Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po.

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Testo in vigore dal:  2-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, è liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI SCELBA - ROMITA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO