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LEGGE 30 giugno 1954, n. 492

Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918.

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Testo in vigore dal:  8-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 è prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA - VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO