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LEGGE 11 giugno 1954, n. 384

Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali.

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Testo in vigore dal:  23-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione biennale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:
1) benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffè e surrogati del caffè;
4) zucchero;
5) birra;
6) spiriti e alcool denaturato.
L'imposta non può eccedere la misura di lire dieci a litro per la benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima dello per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO