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LEGGE 11 giugno 1954, n. 357

Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza.

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Testo in vigore dal:  3-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, è sostituito dal seguente:
"La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.
In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.
Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato.
Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati già in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina".
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188.