stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 maggio 1954, n. 327

Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei trasporti, servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, ufficio stralcio monopolio carboni, è autorizzato ad effettuare, in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1911, n. 59, direttamente o tramite i commercianti assegnatari, la liquidazione ed il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per il ricevimento dei carboni esteri via terra, anziché via mare, durante il periodo bellico, fino al 28 maggio 1911 incluso, a tutti i beneficianti di assegnazioni di entrambe e cioè cokerie officine gas, industrie siderurgiche, commercianti in carbone da riscaldamento, artigiani, industrie e enti vari e ulteriormente, fino al 24 aprile 1915 incluso, soltanto alle officine gas, alle cokerie ed alle industrie siderurgiche.
La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore della, presente legge.
Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per il periodo successivo al giorno in cui maturarono condizioni delle singole concessioni.