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LEGGE 16 aprile 1954, n. 156

Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1967)
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Testo in vigore dal:  22-4-1967
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Art. 5


A completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri contribuiranno gli enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo art. 8 mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalità e alle scadenze stabilite nella predetta convenzione.
((Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°))
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