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LEGGE 27 marzo 1954, n. 134

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri.

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Testo in vigore dal:  20-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.
È altresì autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della "Gestione delle case economiche per i ferrovieri".