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LEGGE 23 marzo 1954, n. 73

Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale concorso dello Stato per la ricostruzione della Mole Antonelliana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella spesa di ripristino della Mole Antonelliana in dipendenza del crollo della guglia verificatosi il 23 maggio 1953, lo Stato è autorizzato a concorrere in ragione del 25 per cento e, in ogni caso, per somma non superiore a lire 100 milioni.
La spesa di lire 100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici.