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LEGGE 2 marzo 1954, n. 32

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1954 al: 21-12-2008
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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è inserito il seguente comma:
"Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova, ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita, del diritto a pensione".