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LEGGE 2 marzo 1954, n. 27

Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953.

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Testo in vigore dal:  19-3-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge,

Art. 1


In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.