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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 956

Aumento del Fondo assegnato alla Discoteca di Stato.

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Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.