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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 948

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

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Testo in vigore dal:  14-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine stabilito nell'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato, con efficacia dal 1 novembre 1953, sino alla emanazione delle norme relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato e comunque non oltre il 31 luglio 1954.