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LEGGE 11 marzo 1953, n. 92

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense.

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Testo in vigore dal:  31-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI