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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 76

Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere.

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Testo in vigore dal:  25-3-1953

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni superiori alla consegna, possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianità e merito.
Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di età, in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non può superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere.
La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI