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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 71

Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.

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Testo in vigore dal:  22-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Potrà essere disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorché la loro popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori.
Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI