stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-3-1953

Art. 68

(Contributi speciali a singole Regioni)


La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'art. 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.