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LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

Incompatibilità parlamentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2011)
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Testo in vigore dal:  27-10-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)


La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.