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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44

Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - ZOLI - SCELBA - CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI