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LEGGE 16 aprile 1953, n. 329

Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.

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Testo in vigore dal:  27-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.