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LEGGE 11 aprile 1953, n. 315

Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli Istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951.

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Testo in vigore dal:  23-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni - rimborsabili nel periodo di cinque anni - fino all'ammontare complessivo di lire 1200 milioni, da destinare alla concessione di prestiti una tantum a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversità, per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonché per rimborso prestiti agrari di esercizio relativi a sementi ed a scorte vive o morte in essere al momento della avversità e rimasti insoluti per causa della medesima.
Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall'art. 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.
Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1 luglio 1940, n. 31.