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LEGGE 4 aprile 1953, n. 287

Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari.

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Testo in vigore dal:  17-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI