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LEGGE 4 aprile 1953, n. 269

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

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Testo in vigore dal:  13-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1


Art. 2, terzo comma. - Dopo le parole: al corso di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI