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LEGGE 11 aprile 1953, n. 263

Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/1962)
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Testo in vigore dal:  28-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all'art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000 per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per diritto proprio.
Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilità di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.