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LEGGE 21 marzo 1953, n. 250

Proroga del termine per le agevolazioni fiscali in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località di Vanzo della città di Padova.

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Testo in vigore dal:  9-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n. 1016, ed al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purché ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - PELLA - SCELBA - VANONI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI