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LEGGE 21 marzo 1953, n. 220

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  16-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella B allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.