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LEGGE 26 marzo 1953, n. 188

Esami di abilitazione alla libera docenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1955)
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Testo in vigore dal:  24-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
a) possedere una laurea, conseguita preso una Università ed Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di età;
b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.
L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per la durata di cinque anni.
Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.
Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.